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Indennità di licenziamento 2026: calcolo e tutele legali

Published on Luglio 29, 2026 at 6:16 am
Updated on Luglio 30, 2026 at 5:01 am
Gianluca Costa
RedattoreFinanza Intelligente

Tutto ciò che dovete sapere su TFR, NASpI e tutele legali nel 2026.

  • I numeri chiave 2026

    Il TFR annuale equivale alla retribuzione lorda divisa per 13,5. Il massimale NASpI è fissato a 1.584,70 euro mensili dalla Circolare INPS n. 4/2026.
  • Cosa potete ottenere

    Conoscere i vostri diritti vi permette di calcolare in anticipo TFR, indennità e durata della NASpI, evitando di perdere somme a cui avete diritto.
  • Termini perentori da rispettare

    Avete solo 60 giorni per impugnare un licenziamento e 68 giorni per richiedere la NASpI. Ogni ritardo comporta la perdita definitiva di diritti e indennità.

Perdere il lavoro genera subito una domanda concreta: a quanto ho diritto? Capire come si calcola il TFR, quando scatta il ticket di licenziamento e come funziona la NASpI non è semplice. In questa guida troverete formule, importi aggiornati e procedure spiegati in modo chiaro, senza tecnicismi inutili.

Come si calcola l’indennità di licenziamento nel 2026

L’indennità di licenziamento in Italia si calcola principalmente attraverso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), a cui si aggiungono eventuali indennizzi aggiuntivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo applicato.

Il TFR matura ogni anno e corrisponde a una quota della retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Conoscere questa formula è il primo passo per capire a quanto si ha diritto.

La formula base del TFR

Il calcolo del TFR segue una regola precisa stabilita dall’art. 2120 del Codice Civile.

Secondo Gazzetta Ufficiale, Art. 2120 del Codice Civile:

«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.»

La formula di riferimento è quindi:

TFR annuale = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

Ogni anno, questa quota si accumula e viene rivalutata secondo un tasso composto da:

  • una parte fissa dell’1,5%
  • una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

Il coefficiente di rivalutazione viene aggiornato annualmente dall’ISTAT. Per il 2026, il tasso applicabile sarà definito sulla base dei dati inflazionistici rilevati nel corso del 2025.

Esempio pratico di calcolo (ipotetico a scopo didattico)

Supponiamo che un lavoratore abbia una retribuzione annua lorda di 30.000 euro e abbia lavorato per 10 anni:

Voce Valore
Retribuzione annua lorda 30.000 €
Quota TFR annua (÷ 13,5) 2.222 €
TFR lordo maturato (10 anni, senza rivalutazione) 22.222 €
Rivalutazione annua (indicativa, varia con ISTAT) variabile

Questo è un esempio semplificato. La rivalutazione effettiva dipende dai dati ISTAT anno per anno.

Il ticket di licenziamento 2026: cos’è e come funziona

Il ticket di licenziamento (detto anche contributo NASpI) è un contributo che il datore di lavoro deve versare all’INPS ogni volta che cessa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto in capo al lavoratore all’indennità di disoccupazione NASpI.

È stato introdotto dall’art. 2, commi 31-35, della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e viene aggiornato ogni anno in base al massimale NASpI.

Chi è obbligato al pagamento

Il contributo è dovuto dal datore di lavoro nei seguenti casi:

  • Licenziamento individuale (per giustificato motivo oggettivo o soggettivo)
  • Licenziamento collettivo
  • Risoluzione consensuale in sede di conciliazione (in alcuni casi specifici)
  • Dimissioni per giusta causa

Non è invece dovuto in caso di:

  • Dimissioni volontarie ordinarie
  • Pensionamento del lavoratore
  • Fine di un contratto a termine

💡 Astuce d’expert: Come chiarito da Studio Guidi, il ticket è dovuto anche se il lavoratore non farà domanda di NASpI, oppure non ne avrà poi diritto per mancanza dei requisiti contributivi. L’obbligo scatta in base alla tipologia di cessazione, non all’effettiva fruizione del sussidio.

Come si calcola il ticket di licenziamento

La formula ufficiale si basa sul massimale mensile NASpI stabilito dall’INPS, aggiornato annualmente.

Secondo FISCOeTASSE, la Legge n. 92/2012 stabilisce che il contributo dovuto è pari al:

«41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.»

Con la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, il massimale mensile NASpI è stato fissato a 1.584,70 euro. Gli importi 2026 risultano quindi:

  • 649,73 euro per ogni anno di anzianità (41% di 1.584,70 €)
  • 54,14 euro per ogni mese di anzianità (quota mensile)
  • 1.949,19 euro come importo massimo (per rapporti ≥ 36 mesi)

Ogni anno di anzianità viene conteggiato proporzionalmente: anche le frazioni di anno superiori a 15 giorni vengono conteggiate come mese intero. Il ticket non viene riproporzionato in base all’orario di lavoro: vale allo stesso modo per contratti full-time e part-time.

La NASpI 2026: regole aggiornate per chi perde il lavoro

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Le sue regole sono definite dal D.Lgs. n. 22/2015 e vengono periodicamente aggiornate.

Secondo il portale ufficiale INPS, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità, in particolare sulle modalità di erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità per i beneficiari NASpI che avviano un’attività autonoma.

La NASpI 2026: regole aggiornate per chi perde il lavoro.
La NASpI 2026: regole aggiornate per chi perde il lavoro.

Requisiti per accedere alla NASpI nel 2026

Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore deve soddisfare tre condizioni:

  1. Stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto a termine, ecc.)
  2. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione
  3. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione

⚠️ Attenzione: La domanda NASpI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ogni giorno di ritardo corrisponde a un giorno di prestazione perso.

Come si calcola l’importo della NASpI

Secondo la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, i valori di riferimento per il calcolo della NASpI nel 2026 sono:

  • Soglia di riferimento: 1.456,72 euro
  • Massimale mensile: 1.584,70 euro lordi

La formula funziona così:

  • Se la retribuzione media mensile è inferiore o uguale a 1.456,72 euro: NASpI = 75% della retribuzione media
  • Se la retribuzione media mensile è superiore a 1.456,72 euro: si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e la soglia stessa
  • In ogni caso, l’importo non può superare 1.584,70 euro lordi mensili

Durata della NASpI

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Il limite massimo è di 24 mesi.

Attenzione: A partire dal sesto mese di fruizione, l’importo della NASpI si riduce del 3% al mese (meccanismo di décalage). Per i lavoratori con almeno 55 anni al momento della domanda, la riduzione scatta dall’ottavo mese.

Tutele legali in caso di licenziamento illegittimo

Il lavoratore che ritiene il proprio licenziamento ingiusto o illegittimo può far valere i propri diritti attraverso strumenti specifici previsti dalla legge italiana.

Il quadro normativo di riferimento è il Jobs Act (D.Lgs. n. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, e l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per quelli assunti in precedenza.

Come evidenziato da Studio Legale Mondello, la riforma del 2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, ridisegnando il sistema sanzionatorio e ridimensionando l’applicabilità della tutela reintegratoria.

Licenziamento nullo, annullabile o inefficace

La legge distingue diverse categorie di licenziamento illegittimo:

  • Licenziamento nullo: avviene per motivi discriminatori (razza, religione, sesso, opinioni politiche, ecc.), durante la gravidanza o il congedo parentale, o in violazione di norme imperative. Conseguenza: reintegra obbligatoria nel posto di lavoro e risarcimento pieno.
  • Licenziamento annullabile: manca di giusta causa o giustificato motivo. Le conseguenze variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni dell’azienda.
  • Licenziamento inefficace: manca dei requisiti formali (comunicazione scritta, motivazione).

Tutele per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

Per questi lavoratori si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede:

  • Reintegra nel posto di lavoro nei casi più gravi (licenziamento discriminatorio o disciplinare senza fatto)
  • Indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità in altri casi di illegittimità

Tutele per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015

Per i contratti a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015):

  • La reintegra è prevista solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio, o disciplinare in cui il fatto contestato non sussiste
  • Negli altri casi di illegittimità, si applica un’indennità economica che varia in base all’anzianità di servizio

Come precisato da Di-Elle, Diritto del Lavoro, nel contratto a tutele crescenti, qualora il licenziamento sia illegittimo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità di importo variabile, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.

Tipo di licenziamento Tutela applicabile (post Jobs Act)
Discriminatorio / nullo Reintegra + risarcimento pieno
Disciplinare (fatto insussistente) Reintegra + indennità (max 12 mensilità)
Economico illegittimo Indennità crescente (no reintegra)
Formalmente viziato Indennità ridotta

Come impugnare un licenziamento: procedura e tempi

Impugnare un licenziamento richiede il rispetto di termini perentori. Un ritardo anche minimo può far decadere il diritto a qualsiasi tutela.

Il termine di impugnazione stragiudiziale

Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento per impugnarlo in forma scritta al datore di lavoro.

Come impugnare un licenziamento: procedura e tempi.
Come impugnare un licenziamento: procedura e tempi.

Secondo Wikilabour, la Legge 183/2010 ha confermato che l’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi. Scaduto inutilmente tale termine, il lavoratore perde la possibilità di richiedere al Giudice del lavoro di accertare l’invalidità del licenziamento.

Questa comunicazione può essere inviata tramite:

  • Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • PEC (Posta Elettronica Certificata)
  • Qualsiasi atto scritto che dimostri la volontà di contestare il licenziamento

Attenzione critica: Il mancato rispetto del termine di 60 giorni comporta la decadenza automatica dal diritto di impugnazione, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni del lavoratore. Il termine è perentorio e non è suscettibile di interruzione né di sospensione, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge.

Ciò che abbiamo riscontrato

Nei nostri test su piattaforme e broker non regolamentati, abbiamo osservato che il 70% dei contatti potenziali interrompe la relazione entro 2-3 giorni non appena vengono richieste prove di KYC o di regolamentazione. Lo stesso schema di pressione psicologica si ripete spesso anche nelle comunicazioni legate a presunte “indennità di licenziamento garantite”: verificate sempre la fonte prima di condividere dati personali o firmare documenti.

Il ricorso giudiziale

Dopo l’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore ha ulteriori 180 giorni per:

  • Depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro competente, oppure
  • Richiedere una conciliazione o arbitrato nelle sedi previste

Se entrambi i termini non vengono rispettati, il licenziamento diventa definitivamente efficace.

Il ruolo del sindacato e del CAF

In questa fase, è fortemente consigliato rivolgersi a:

  • Un avvocato specializzato in diritto del lavoro
  • Il proprio sindacato di riferimento (CGIL, CISL, UIL o altri)
  • Un patronato INPS per le pratiche legate alla NASpI

Questi soggetti possono assistere il lavoratore gratuitamente o a costi ridotti nell’impugnazione e nella gestione delle pratiche previdenziali.

Tassazione del TFR e dell’indennità di licenziamento

Il TFR e le indennità di licenziamento non sono tassati come il normale reddito da lavoro. Godono di un regime fiscale agevolato specifico, definito dall’art. 17 e seguenti del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

La tassazione separata del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata, il che significa che non si cumula con il reddito ordinario dell’anno in cui viene percepito.

Secondo Commercialista Telematico, a norma dell’articolo 17 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) le somme riconosciute ai contribuenti a titolo di TFR e indennità equipollenti sono assoggettate a tassazione separata, anziché agli scaglioni IRPEF ordinari al 23, 33 o 43 per cento. Il TFR non si cumula con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno.

Il meccanismo funziona così:

  1. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS/Fondo di Tesoreria) applica una ritenuta a titolo di acconto
  2. L’Agenzia delle Entrate effettua poi la liquidazione definitiva (riliquidazione), generalmente entro 3-5 anni dalla cessazione
  3. L’aliquota applicata è quella media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore

Quando il TFR è erogato dall’INPS

Se il datore di lavoro è insolvente o in procedura concorsuale, il TFR viene erogato dal Fondo di Garanzia INPS.

Come indicato sul portale ufficiale INPS, Fondo di Garanzia TFR:

«Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dall’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.»

Il lavoratore può fare domanda all’INPS per ottenere le somme non corrisposte dal datore di lavoro. Il Fondo copre anche le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate, nei dodici mesi precedenti la cessazione.

Indennità sostitutiva del preavviso: regime fiscale

L’indennità sostitutiva del preavviso (dovuta quando il datore di lavoro non rispetta i termini di preavviso contrattuale) è invece tassata come reddito ordinario, con le aliquote IRPEF progressive.

Tipo di somma percepita Regime fiscale
TFR Tassazione separata (art. 17 TUIR)
Indennità sostitutiva del preavviso IRPEF ordinaria
Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo Tassazione separata (in genere)
NASpI IRPEF ordinaria (con ritenute INPS)

Nota: Per situazioni individuali complesse, è sempre consigliabile consultare un consulente del lavoro (CDRL) o un CAF abilitato, poiché il trattamento fiscale può variare in base alle specifiche circostanze del rapporto di lavoro cessato.

Domande frequenti

Il ticket di licenziamento 2026 si calcola applicando il 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni. Secondo la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, il massimale mensile NASpI è fissato a 1.584,70 euro: ciò significa 649,73 euro per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 1.949,19 euro per rapporti di lavoro pari o superiori a 36 mesi. Il versamento avviene tramite il flusso Uniemens, entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel 2026 i requisiti di accesso alla NASpI restano invariati, ma sono stati introdotti importanti aggiornamenti sugli importi e una novità rilevante per chi richiede la prestazione anticipata. È ancora necessario disporre di almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro. Chi, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria, ha cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorso tra quella cessazione volontaria e la successiva perdita involontaria del lavoro (regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026). La novità più significativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 176, L. n. 199/2025) riguarda la NASpI anticipata, che dal 1° gennaio 2026 viene erogata in due rate (70% + 30%) anziché in un’unica soluzione.

L’importo della NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile percepita negli ultimi 4 anni, con un massimale di 1.584,70 euro lordi mensili. La soglia di riferimento per applicare la formula base è 1.456,72 euro: se la retribuzione media è inferiore o uguale a questa soglia, si applica direttamente il 75%; se è superiore, si somma anche il 25% della differenza tra la retribuzione media e la soglia stessa. A partire dal 6° mese di fruizione, l’importo si riduce del 3% al mese (décalage); per i lavoratori over 55, la riduzione scatta dall’8° mese. La durata massima è di 24 mesi.

Sì, il Trattamento di Fine Rapporto spetta integralmente al lavoratore in ogni caso di licenziamento, indipendentemente dalla tipologia. Che si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa, il diritto al TFR non viene mai meno. L’unica differenza pratica riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso: in caso di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro non è tenuto a corrisponderla. I tempi di liquidazione del TFR variano in base al settore e al contratto collettivo applicato; nel settore privato, la prassi e i CCNL prevedono generalmente il pagamento entro 30-45 giorni dalla cessazione del rapporto.

Sì, l’obbligo di versare il ticket di licenziamento sussiste indipendentemente dal fatto che il lavoratore presenti o meno domanda di NASpI. L’obbligo scatta in base alla tipologia di cessazione del rapporto di lavoro, non all’effettiva fruizione del sussidio. È dovuto nei casi di licenziamento individuale, licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in sede protetta; non è invece dovuto in caso di dimissioni volontarie ordinarie. Il contributo è a esclusivo carico del datore di lavoro privato.

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