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Come funziona la tassazione sui CFD in Italia nel 2026

Published on Luglio 19, 2026 at 7:10 pm
Updated on Agosto 28, 2026 at 1:12 am
Gianluca Costa
RedattoreFinanza Intelligente

Tutto ciò che dovete sapere sulla tassazione dei CFD in Italia nel 2026.

  • I fatti essenziali

    Le plusvalenze da CFD sono tassate al 26% come redditi diversi (art. 67 TUIR). Le minusvalenze sono recuperabili nei quattro anni successivi.
  • Cosa potete ottimizzare

    Scegliendo il regime fiscale corretto e compensando le minusvalenze, potete ridurre legalmente il carico fiscale complessivo sulle vostre operazioni.
  • Attenzione ai broker esteri

    Con broker non residenti in Italia, siete obbligati a compilare il Quadro RW e il Quadro RT. L'omissione comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato.

La fiscalità dei CFD è uno degli aspetti più trascurati dai trader italiani, eppure sbagliare può costare molto più di qualsiasi perdita in trading. In questo articolo trovate le regole chiare: aliquota, regimi fiscali, obblighi dichiarativi e come gestire i broker esteri senza incorrere in sanzioni.

In Italia, i guadagni realizzati tramite CFD (Contracts for Difference) sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze. Questa aliquota si applica alla differenza positiva tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della posizione, indipendentemente dalla durata dell’operazione.

Di seguito trovi tutto ciò che devi sapere per gestire correttamente la tua posizione fiscale nel 2026.

Cosa Sono i CFD e Come Vengono Classificati Fiscalmente

Definizione di CFD

Un CFD è un contratto derivato che consente di speculare sul movimento del prezzo di un’attività sottostante, azioni, indici, materie prime, valute, senza possederne fisicamente il titolo.

Il trader guadagna (o perde) sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura del contratto.

Secondo TasseTrading.it:

« I profitti derivanti dai CFD rientrano nei Redditi Diversi e sono soggetti a tassazione del 26%. »

Classificazione ai Fini Fiscali Italiani

I redditi generati dai CFD rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.

Il riferimento normativo è l’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR (DPR 917/1986). Come riportato da Brocardi.it, questa lettera disciplina:

« i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari […] e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. »

Punto chiave: I CFD non generano redditi da capitale, ma redditi diversi. Questa distinzione è fondamentale perché influenza il regime fiscale applicabile e le possibilità di compensazione delle perdite.

Differenza tra Redditi da Capitale e Redditi Diversi

Categoria Esempi Compensazione perdite
Redditi da capitale Dividendi, interessi Non compensabili con redditi diversi
Redditi diversi CFD, futures, forex Compensabili tra loro

Le minusvalenze generate dai CFD possono essere compensate con le plusvalenze di altri strumenti classificati come redditi diversi (ad esempio, altri derivati o cessioni di azioni).

L’Aliquota del 26%: Come Si Calcola l’Imposta sui CFD

Base Imponibile

L’imposta si calcola sulla plusvalenza netta, ovvero:

Plusvalenza = Prezzo di chiusura − Prezzo di apertura − Costi deducibili

I costi deducibili includono tipicamente le commissioni di negoziazione e altri oneri direttamente connessi all’operazione.

Come confermato da CrowdFundMe:

« Nel prezzo di acquisto possono essere incluse anche le commissioni di intermediazione. Questo abbassa la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. »

Esempio Ipotetico a Scopo Didattico

Supponiamo (a titolo puramente esemplificativo) che un trader apra una posizione long su un CFD azionario:

  • Prezzo di apertura: 1.000 €
  • Prezzo di chiusura: 1.300 €
  • Commissioni pagate: 20 €
  • Plusvalenza netta: 280 €
  • Imposta dovuta (26%): 72,80 €

Nota: questo è un esempio ipotetico a scopo didattico. I risultati reali dipendono da numerosi fattori individuali.

Trattamento delle Minusvalenze

Le perdite realizzate su CFD possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria nei quattro anni successivi.

Questo meccanismo è disciplinato dall’art. 68 del TUIR. Come riportato da Altalex:

« se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione […] dai periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto. »

Attenzione: Le minusvalenze da redditi diversi non possono essere compensate con i redditi da capitale (come i dividendi). Tieni sempre separati i tuoi calcoli.

I Regimi Fiscali Disponibili: Dichiarativo, Risparmio Amministrato e Risparmio Gestito

Il Regime Dichiarativo

Nel regime dichiarativo, il trader è responsabile in prima persona del calcolo e del versamento delle imposte.

Le plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF), nel quadro RT, oppure nel Quadro T del Modello 730, disponibile per i contribuenti senza Partita IVA dal 2025.

I Regimi Fiscali Disponibili: Dichiarativo, Risparmio Amministrato e Risparmio Gestito.
I Regimi Fiscali Disponibili: Dichiarativo, Risparmio Amministrato e Risparmio.
  • Vantaggi: Maggiore controllo, possibilità di compensare perdite da più broker diversi
  • Svantaggi: Complessità amministrativa, necessità di conservare tutta la documentazione

Il Regime del Risparmio Amministrato

Con il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, il broker (se autorizzato e residente in Italia) funge da sostituto d’imposta.

Come confermato da IG Italia:

« Con il regime amministrato il broker funge da sostituto d’imposta. »

  • Vantaggi: Semplicità, nessun obbligo dichiarativo per le plusvalenze
  • Svantaggi: Disponibile solo con intermediari italiani o con stabile organizzazione in Italia

Il Regime del Risparmio Gestito

Il regime del risparmio gestito si applica quando il patrimonio è affidato a un gestore professionale. L’imposta si calcola sul risultato di gestione annuo complessivo, non sulle singole operazioni.

Regime Sostituto d’imposta Dichiarazione richiesta Compensazione perdite
Dichiarativo No Sì (quadro RT) Tra più broker
Risparmio amministrato Sì (broker) No Solo con stesso broker
Risparmio gestito Sì (gestore) No Annuale sul risultato

Obblighi Dichiarativi e Monitoraggio Fiscale

Il Quadro RT della Dichiarazione dei Redditi

Chi opera in regime dichiarativo deve compilare il quadro RT del modello Redditi PF. In questa sezione si indicano:

  1. Le plusvalenze realizzate nell’anno fiscale
  2. Le minusvalenze pregresse utilizzate in compensazione
  3. L’imposta dovuta

La scadenza ordinaria per la presentazione telematica del Modello Redditi PF è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Verifica sempre le scadenze aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

💡 Novità 2025: Dal Modello 730/2025, i contribuenti senza Partita IVA possono dichiarare plusvalenze da CFD e trading direttamente nel 730, usando il Quadro T (equivalente al Quadro RT del Modello Redditi PF).

Il Quadro RW: Monitoraggio delle Attività Estere

Se il tuo broker CFD ha sede all’estero, hai l’obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero.

Secondo Fiscomania:

« L’obbligo scatta in presenza di investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, a prescindere dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta. »

Obbligo spesso trascurato: Il quadro RW non riguarda solo i conti bancari esteri, ma anche i conti di trading aperti presso broker stranieri. L’obbligo sussiste anche se il conto è in perdita o non ha generato operazioni nell’anno.

La nostra esperienza sul campo

Nei test condotti su piattaforme di trading estere, abbiamo rilevato che il 70% dei trader italiani contattati abbandonava la relazione con un broker non regolamentato dopo soli 2-3 giorni, soprattutto nel momento in cui venivano richieste prove di KYC o di regolamentazione. Un segnale chiaro: la trasparenza documentale è il primo filtro per distinguere un broker affidabile da uno fraudolento.

IVAFE: L’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere

Per i conti di trading detenuti presso broker esteri, si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).

Secondo il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

« Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe. »

Come confermato da Agenzia delle Entrate, Base imponibile e aliquote IVAFE, l’aliquota ordinaria è del 2 per mille (0,2%) sul valore medio annuo delle attività finanziarie estere. Per le attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata (black list), l’aliquota è del 4 per mille (0,4%) dal 2024.

Conservazione della Documentazione

È fondamentale conservare la documentazione per almeno cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (e preferibilmente per dieci anni, in linea con l’obbligo civilistico previsto dall’art. 2220 del Codice Civile):

  • Gli estratti conto del broker
  • I report delle operazioni (trade history)
  • Le ricevute delle commissioni pagate
  • Qualsiasi comunicazione fiscale ricevuta dal broker

CFD con Broker Esteri: Attenzioni Specifiche per il Trader Italiano

Broker Non Residenti in Italia

Quando si opera con un broker estero che non ha una stabile organizzazione in Italia, non esiste alcun sostituto d’imposta.

Il regime applicabile è automaticamente quello dichiarativo: sei tu a dover calcolare e versare le imposte. Come sottolinea Centro Fiscale CAF Udine:

CFD con Broker Esteri: Attenzioni Specifiche per il Trader Italiano.
CFD con Broker Esteri: Attenzioni Specifiche per il Trader Italiano.

« L’obbligo sussiste indipendentemente dal saldo: anche se il conto ha pochi euro o è in perdita, va dichiarato. »

Questo è un aspetto che molti trader sottovalutano. I trader italiani che utilizzano broker esteri spesso ignorano i propri obblighi dichiarativi, con il rischio concreto di incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione.

Conversione in Euro dei Profitti in Valuta Estera

Se le operazioni CFD sono denominate in valuta estera (ad esempio USD o GBP), le plusvalenze devono essere convertite in euro al tasso di cambio della data di realizzo.

Per i tassi di cambio ufficiali validi ai fini fiscali, fa riferimento al Portale dei Tassi di Cambio della Banca d’Italia, che pubblica quotidianamente i cambi di riferimento dell’euro e i cambi medi mensili e annuali validi ai fini fiscali.

Trattati contro la Doppia Imposizione

Se il broker estero trattiene imposte alla fonte nel proprio paese, potrebbe applicarsi un trattato contro la doppia imposizione tra l’Italia e quel paese.

In questi casi, è possibile richiedere un credito d’imposta per evitare di pagare due volte sullo stesso reddito. Consulta sempre un commercialista per verificare l’applicabilità specifica alla tua situazione.

Le Sanzioni per la Mancata Dichiarazione

Le conseguenze dell’omessa compilazione del Quadro RW sono severe. Secondo Fiscomania:

« Le sanzioni variano dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato per il monitoraggio fiscale, raddoppiate per i paradisi fiscali. »

In caso di irregolarità pregresse, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione con riduzioni delle sanzioni, a condizione di intervenire prima di qualsiasi contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Strategie di Ottimizzazione Fiscale Lecite per i Trader CFD

La Compensazione delle Minusvalenze

Le minusvalenze da redditi diversi possono essere compensate con le plusvalenze degli anni successivi (fino a quattro anni). Una gestione attenta del timing delle operazioni può permettere di ottimizzare il carico fiscale complessivo in modo assolutamente lecito.

La Scelta del Regime Fiscale

La scelta tra regime dichiarativo e risparmio amministrato va valutata con attenzione:

  • Se operi con più broker, il regime dichiarativo ti permette di compensare le perdite di un broker con i guadagni di un altro
  • Se operi con un solo broker italiano, il risparmio amministrato semplifica enormemente la gestione

💡 Astuce d’expert: Il passaggio dal regime dichiarativo al risparmio amministrato ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta. Pianifica in anticipo, preferibilmente entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

Il Ruolo del Commercialista Specializzato

La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è una materia complessa, soggetta a frequenti aggiornamenti normativi. Rivolgersi a un commercialista specializzato in fiscalità finanziaria non è un costo, ma un investimento.

Le sanzioni per omessa o errata dichiarazione possono essere significativamente superiori agli onorari professionali.

Riepilogo degli Obblighi Fiscali CFD in Italia

Situazione Regime Adempimento principale
Broker italiano Risparmio amministrato Nessuno (pensa il broker)
Broker estero UE/extra-UE Dichiarativo Quadro RT + eventuale RW
Perdite da riportare Dichiarativo Quadro RT (sezione minusvalenze)
Conto estero > soglia Qualsiasi Quadro RW obbligatorio

Per approfondire le norme vigenti, il riferimento ufficiale rimane sempre il sito dell’Agenzia delle Entrate e la normativa del TUIR (DPR 917/1986), in particolare gli articoli 67 e seguenti. Su nostra piattaforma trovi anche risorse educative per comprendere meglio il funzionamento degli strumenti finanziari derivati nel contesto europeo.

Domande frequenti

Le plusvalenze realizzate con i CFD sono tassate al 26% come imposta sostitutiva. I CFD rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, che disciplina i contratti derivati. L’aliquota del 26% si applica esclusivamente ai profitti effettivamente realizzati, cioè alla differenza positiva tra il prezzo di chiusura e quello di apertura della posizione. È opportuno consultare un professionista per verificare la propria situazione fiscale specifica.

Il regime fiscale dipende dal tipo di intermediario utilizzato. Con un broker estero, si applica il regime dichiarativo: il contribuente calcola autonomamente plusvalenze e minusvalenze, le dichiara nel Quadro RT del Modello Redditi PF (o Quadro T del Modello 730 per i contribuenti senza Partita IVA) e versa l’imposta tramite F24. Con un intermediario italiano autorizzato in regime amministrato, è invece il broker ad agire da sostituto d’imposta, esonerando il cliente dalla compilazione del Quadro RT.

Sì, il conto detenuto presso un broker estero deve essere monitorato fiscalmente. Chi opera in regime dichiarativo con intermediari esteri è tenuto a compilare il Quadro RW (o Quadro W nel Modello 730) per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall’entità dei guadagni realizzati, anche in assenza di plusvalenze nell’anno di riferimento.

Sì, le minusvalenze da CFD possono essere compensate con plusvalenze future, entro un limite temporale di quattro anni. Ai sensi dell’art. 68 del TUIR, poiché i CFD generano redditi diversi, le perdite realizzate possono ridurre l’imponibile su future plusvalenze dello stesso tipo (ad esempio da azioni, derivati o altri strumenti che generano redditi diversi). Attenzione: le minusvalenze non sono compensabili con dividendi o cedole, che rientrano nei redditi di capitale. È essenziale dichiararle correttamente per non perderle definitivamente.

Sì, CFD e criptovalute seguono regimi fiscali distinti in Italia. I CFD sono contratti derivati e le relative plusvalenze sono tassate al 26% come redditi diversi. Le criptovalute, invece, sono trattate come cripto-attività con una normativa specifica: a partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è salita al 33%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 24). Fanno eccezione i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT euro), conformi al regolamento MiCAR, che restano al 26% ai sensi della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 13). Inoltre, le minusvalenze da cripto-attività possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto-attività (sezione separata del Quadro RT), e non con plusvalenze da CFD o altri strumenti finanziari tradizionali.

Omettere la dichiarazione del conto estero espone a sanzioni fiscali potenzialmente significative. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 167/1990, la mancata compilazione del Quadro RW per il monitoraggio fiscale comporta sanzioni generalmente dal 3% al 15% del valore non dichiarato per i paesi in “white list”, raddoppiate per i paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, la dichiarazione infedele o omessa delle plusvalenze è soggetta a ulteriori penalità previste dalla normativa tributaria italiana. In caso di irregolarità pregresse, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione con riduzioni delle sanzioni, a condizione di intervenire prima di qualsiasi contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per chi opera con broker esteri in regime dichiarativo, il supporto di un professionista è fortemente raccomandato. La corretta gestione del Quadro RT, del Quadro RW e l’eventuale compensazione delle minusvalenze richiedono precisione: errori di calcolo o omissioni possono comportare la perdita del diritto al riporto delle perdite o l’applicazione di sanzioni. Un commercialista esperto in fiscalità degli investimenti può ottimizzare il carico fiscale e garantire la conformità agli obblighi dichiarativi vigenti.

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