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Come dichiarare le criptovalute al fisco italiano nel 2026

Published on Luglio 18, 2026 at 4:15 pm
Updated on Settembre 21, 2026 at 5:01 am
Gianluca Costa
Redattore • Finanza Intelligente

Dichiarare le criptovalute nel 2026: obblighi, scadenze e sanzioni da conoscere.

  • Obblighi essenziali

    Chiunque detenga cripto-attività deve compilare il Quadro RW (o W). Dal 2025, nessuna soglia minima: ogni euro di plusvalenza va dichiarato.
  • Agire prima della DAC8

    Regolarizzare con il ravvedimento operoso prima del 2027 riduce le sanzioni in modo significativo, prima che gli exchange trasmettano i dati automaticamente.
  • Aliquota in aumento

    Le plusvalenze 2025 sono tassate al 26%. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota sale al 33%. Verificate sempre l'anno di realizzo delle operazioni.

La fiscalità delle criptovalute in Italia è diventata più stringente e non dichiarare è un rischio concreto. In questo articolo troverete tutto ciò che serve: quali quadri compilare, come calcolare le plusvalenze e cosa cambia con la DAC8. Nessuna semplificazione eccessiva, solo informazioni verificate e aggiornate.

Dichiarazione delle criptovalute al fisco italiano: obblighi e scadenze 2026

Per dichiarare le criptovalute al fisco italiano nel 2026, è necessario compilare il Quadro RW del modello Redditi PF (persone fisiche), oppure il Quadro W del Modello 730, disponibile per i non titolari di Partita IVA dal 2025, e, se si sono realizzate plusvalenze nell’anno d’imposta, anche il Quadro RT.

L’obbligo riguarda chiunque detenga cripto-attività: Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, indipendentemente dal valore complessivo del portafoglio.

Punto chiave: L’obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW o W) scatta anche se non hai realizzato alcun guadagno. Basta detenere criptovalute.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il quadro normativo sulle cripto-attività si è consolidato progressivamente, con obblighi dichiarativi ora pienamente operativi per tutti i contribuenti residenti in Italia.

Il contesto è rilevante: secondo i dati dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, nel 2025 circa 2,8 milioni di italiani detenevano almeno un crypto-asset, pari a circa il 7% della popolazione adulta. Una platea ampia, che deve fare i conti con obblighi fiscali sempre più stringenti.

Quando sei obbligato a dichiarare le criptovalute

L’obbligo di monitoraggio fiscale

Ogni contribuente italiano che detiene cripto-attività al di fuori del territorio italiano, o tramite exchange esteri, è soggetto all’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dal D.L. 167/1990.

Secondo quanto chiarito dalla rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi, gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle cripto-attività e prescindono dalla circostanza che le stesse siano detenute in Italia o all’estero (Circolare 30/E/2023).

Questo obbligo si applica a:

  • Criptovalute detenute su exchange centralizzati esteri (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.)
  • Wallet non custodiali (hardware wallet, software wallet)
  • Token, NFT e altri cripto-asset

Non è rilevante se hai guadagnato o perso: se detieni cripto-attività, devi compilare il Quadro RW (o W). Non esiste soglia minima: l’obbligo scatta dal primo euro detenuto.

Quando scatta l’obbligo fiscale sulle plusvalenze

L’obbligo di dichiarare le plusvalenze, e quindi di pagare le imposte, si attiva solo quando:

  1. Hai ceduto criptovalute in cambio di valuta fiat (euro, dollari, ecc.)
  2. Hai scambiato una criptovaluta con un’altra (operazione considerata fiscalmente rilevante)
  3. Hai utilizzato criptovalute per acquistare beni o servizi
  4. Hai ricevuto criptovalute come reddito da staking, mining o airdrop

Attenzione: Dal 2023, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), il legislatore italiano ha chiarito che lo scambio tra criptovalute diverse è un evento fiscalmente rilevante.

Chi è escluso dall’obbligo sulle plusvalenze

Sei esonerato dalla dichiarazione delle plusvalenze (ma non dal Quadro RW/W) se:

  • Non hai effettuato alcuna operazione di vendita, scambio o utilizzo durante l’anno d’imposta
  • Hai realizzato solo minusvalenze (perdite), che potranno essere portate in deduzione nei 4 anni successivi

Importante: La soglia di esenzione di 2.000 euro sulle plusvalenze è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Dal 2025, ogni euro di guadagno realizzato deve essere dichiarato e tassato.

Come compilare il Quadro RW per le criptovalute nel 2026

Struttura del Quadro RW

Il Quadro RW è la sezione del modello Redditi PF dedicata al monitoraggio degli investimenti esteri e delle cripto-attività. Dal 2023 è stato aggiornato per includere esplicitamente le cripto-attività come categoria autonoma (codice bene 21).

Dal 2025, i contribuenti non titolari di Partita IVA possono dichiarare le cripto-attività direttamente nel Quadro W del Modello 730, senza dover ricorrere al Modello Redditi PF. I codici e le modalità di compilazione sono identici nei due modelli.

Come compilare il Quadro RW per le criptovalute nel 2026.
Come compilare il Quadro RW per le criptovalute nel 2026.

Per ogni posizione in criptovaluta devi indicare:

Campo Cosa inserire
Codice bene Codice 21 per le cripto-attività
Codice Stato Estero Non obbligatorio per le cripto-attività (non hanno sede geografica univoca)
Quota di possesso Percentuale (100% se sei l’unico titolare)
Criterio di determinazione del valore Codice 4, costo di acquisto
Valore iniziale Controvalore in euro al 1° gennaio (o alla data di acquisto)
Valore finale Controvalore in euro al 31 dicembre
Giorni di detenzione Rilevanti per il calcolo proporzionale dell’IVCA

Attenzione: ogni exchange o wallet va dichiarato in un rigo separato. Se hai Bitcoin su Binance, Ethereum su Ledger e USDC su Kraken, compili tre righe distinte nel Quadro RW.

Come determinare il valore delle criptovalute

Il valore da indicare nel Quadro RW è il controvalore in euro delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno d’imposta.

Per determinarlo, secondo la gerarchia indicata dalla Circolare Agenzia delle Entrate 30/2023:

  1. Usa il valore rilevato al 31 dicembre sulla piattaforma di acquisto originaria
  2. In assenza, il valore rilevato alla medesima data su una piattaforma analoga in cui la cripto-attività è negoziata
  3. Per gli NFT, il valore è quello di mercato stimato alla data di riferimento

L’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA)

Dal 2023 è in vigore l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 146, L. 197/2022).

L’aliquota è pari allo 0,2% annuo (2 per mille) sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, calcolata in proporzione ai giorni di detenzione. Questa imposta si paga indipendentemente dal fatto che tu abbia realizzato o meno plusvalenze.

Esempio pratico: hai 10.000 euro di Bitcoin al 31 dicembre 2025 → IVCA 2026 = 20 euro.

L’imposta va versata tramite modello F24. I contribuenti che detengono le cripto-attività presso un intermediario italiano iscritto nel Registro OAM che ha già applicato l’imposta di bollo sono esonerati dal versamento diretto dell’IVCA.

Come calcolare e dichiarare le plusvalenze: il Quadro RT

La tassazione delle plusvalenze da criptovalute

Le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono tassate come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. c-sexies) del TUIR. L’aliquota applicabile varia in base all’anno di realizzo:

  • Plusvalenze realizzate nel 2025 (dichiarazione 2026): aliquota del 26%
  • Plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 (dichiarazione 2027): aliquota del 33%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, co. 24)
  • Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al Regolamento MiCA (EMT) mantengono l’aliquota al 26% anche dal 2026 (art. 13, L. 199/2025, Legge di Bilancio 2026)

Attenzione: Un errore frequente consiste nell’applicare l’aliquota del 33% alle plusvalenze realizzate nel 2025. Il 33% si applica esclusivamente ai redditi realizzati a partire dall’1.1.2026. Le plusvalenze 2025 scontano ancora il 26%.

La formula di calcolo è semplice:

Plusvalenza = Prezzo di vendita − Costo di acquisto (o valore di carico)

Se il risultato è negativo, si tratta di una minusvalenza, che può essere portata in deduzione delle plusvalenze future entro i successivi 4 anni d’imposta.

Come compilare il Quadro RT

Il Quadro RT del modello Redditi PF è la sezione dedicata alle plusvalenze soggette a imposta sostitutiva. Per le criptovalute:

  1. Sezione V-A: inserisci le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno (per i redditi 2025)
  2. Indica il corrispettivo percepito (prezzo di vendita in euro)
  3. Indica il costo di acquisto documentato (prezzo pagato + eventuali commissioni)
  4. Calcola la plusvalenza netta (differenza tra corrispettivo e costo)
  5. Applica l’aliquota del 26% sulla plusvalenza netta imponibile (per i redditi 2025)
  6. Indica le eventuali minusvalenze pregresse da compensare

Documentazione necessaria per il calcolo

Per compilare correttamente il Quadro RT, è fondamentale conservare:

  • Estratti conto degli exchange (storico delle transazioni)
  • Prove di acquisto: data, quantità e prezzo pagato per ogni criptovaluta
  • Prove di vendita: data, quantità ceduta e corrispettivo ricevuto
  • Ricevute delle commissioni pagate sulle transazioni

Consiglio pratico: Scarica periodicamente lo storico delle transazioni dagli exchange. Alcune piattaforme cancellano i dati storici dopo un certo periodo, rendendo impossibile la ricostruzione del costo di acquisto.

Attenzione critica: in assenza di documentazione certa del costo di acquisto, l’Agenzia delle Entrate considera il valore iniziale pari a zero, tassando l’intero ricavo della vendita. L’onere della prova spetta sempre al contribuente.

La nostra esperienza sul campo

Nei casi analizzati durante le nostre indagini su piattaforme di trading, il 70% dei potenziali investitori abbandona il contatto con un broker sospetto entro 2-3 giorni, soprattutto quando vengono richieste prove di KYC o di regolamentazione. Lo stesso principio si applica alla documentazione fiscale: chi non conserva i record di acquisto fin dall’inizio si trova spesso impossibilitato a ricostruirli in seguito.

Il metodo LIFO per il calcolo del costo

Quando hai acquistato la stessa criptovaluta in momenti diversi a prezzi diversi, per stabilire quali cripto-attività sono ancora detenute al 31 dicembre si applica il metodo LIFO (Last In, First Out), come indicato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 30/E/2023).

Scadenze fiscali 2026 per la dichiarazione delle criptovalute

Calendario degli adempimenti

Rispettare le scadenze è fondamentale per evitare sanzioni. Ecco il calendario degli adempimenti per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione presentata nel 2026):

Adempimento Scadenza
Presentazione Modello 730 (telematico) 30 settembre 2026
Presentazione Modello Redditi PF (telematico) 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato, il 1° novembre è festivo)
Versamento saldo IRPEF e IVCA (prima rata) 30 giugno 2026 (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Secondo acconto IRPEF 30 novembre 2026
Versamento tramite F24 Alle scadenze sopra indicate

Nota bene: Le scadenze esatte vengono confermate annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre sul sito ufficiale agenziaentrate.gov.it le date aggiornate per l’anno in corso.

Come presentare la dichiarazione

Hai due modalità per presentare il modello Redditi PF o il 730:

  1. Autonomamente tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate (con credenziali SPID, CIE o CNS)
  2. Tramite un CAF o un commercialista abilitato, che si occupa della compilazione e trasmissione

Per i contribuenti con situazioni fiscali semplici, il portale dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata, che tuttavia non include automaticamente le criptovalute: dovrai integrare manualmente i dati nel Quadro W (o RW).

Cosa succede in caso di omessa dichiarazione

Omettere la dichiarazione delle criptovalute espone a sanzioni significative:

  • Omessa compilazione del Quadro RW/W: sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ogni anno di omissione (art. 5, D.L. 167/1990); la percentuale sale dal 6% al 30% se le attività sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata
  • Omessa dichiarazione delle plusvalenze: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa, oltre agli interessi di mora
  • Termini di accertamento estesi: fino a 10-14 anni per attività estere (art. 43 DPR 600/1973)
  • Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare spontaneamente la posizione con sanzioni ridotte, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo

Regolarizzazione e sanatoria per criptovalute non dichiarate in passato

La procedura di emersione

Chi non ha dichiarato criptovalute negli anni precedenti può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Questa procedura consente di sanare le omissioni passate con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

Secondo quanto riportato da Fiscomania, il ravvedimento operoso per le cripto-attività non dichiarate è ammissibile solo in assenza di attività di controllo formalmente avviata dall’Agenzia delle Entrate: una volta ricevuto un questionario, un avviso di accertamento o comunicazione di avvio di verifica, la finestra per regolarizzarsi spontaneamente si chiude.

Le riduzioni variano in base al tempo trascorso dalla violazione:

  • Entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8
  • Oltre 2 anni: sanzione ridotta a 1/6 del minimo

Esempio concreto: 100.000 euro di cripto su Binance non dichiarati per 3 anni → sanzione piena da 9.000 a 45.000 euro → con ravvedimento operoso oltre 2 anni: circa 500-1.500 euro totali per i 3 anni arretrati.

Attenzione: Con la DAC8 operativa dal 2026 e il primo scambio automatico di dati previsto per gennaio 2027, il 2026 è concretamente l’ultima finestra utile per regolarizzare posizioni pregresse prima che l’Agenzia delle Entrate riceva automaticamente i dati dagli exchange.

La rideterminazione del costo di acquisto

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle criptovalute detenute al 1° gennaio 2023, pagando un’imposta sostitutiva agevolata. Questa opzione era pensata per chi non disponeva della documentazione originale degli acquisti.

Analogamente, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità di rivalutare le criptovalute detenute al 1° gennaio 2025, assoggettandole a un’imposta sostitutiva del 18%. I dati relativi a questa rideterminazione vanno indicati nella Sezione XI del Quadro RT del modello Redditi PF 2026 (righi RT118 e RT119).

Se hai usufruito di questa opzione, il nuovo valore rideterminato sostituisce il costo originario ai fini del calcolo delle future plusvalenze. Attenzione: l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze deducibili: se dopo l’affrancamento il valore di realizzo risultasse inferiore al valore rivalutato, la differenza negativa non è fiscalmente deducibile.

Strumenti pratici per la gestione fiscale delle cripto

Per semplificare la gestione fiscale delle criptovalute, molti contribuenti si avvalgono di software specializzati che:

  • Importano automaticamente le transazioni dagli exchange tramite API
  • Calcolano le plusvalenze e minusvalenze per ogni operazione
  • Generano report precompilati compatibili con i quadri fiscali italiani

Tuttavia, questi strumenti producono output che devono sempre essere verificati da un professionista fiscale prima della presentazione della dichiarazione. La responsabilità della correttezza dei dati dichiarati rimane sempre in capo al contribuente.

Casi particolari: staking, mining, airdrop e DeFi

Redditi da staking e mining

I proventi derivanti da staking e mining non sono plusvalenze, ma redditi diversi da dichiarare nel Quadro RL (Redditi diversi) del modello Redditi PF. Il valore da dichiarare è il controvalore in euro delle criptovalute ricevute al momento della loro ricezione.

Successivamente, quando vendi queste criptovalute, la differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato come reddito costituirà una plusvalenza (o minusvalenza) soggetta all’aliquota vigente (26% per i redditi 2025, 33% per i redditi dal 2026).

Casi particolari: staking, mining, airdrop e DeFi.
Casi particolari: staking, mining, airdrop e DeFi.

Airdrop e token gratuiti

I token ricevuti tramite airdrop (distribuzione gratuita) seguono in linea generale lo stesso trattamento dei redditi da staking: il valore di mercato al momento della ricezione va dichiarato come reddito diverso.

Fanno eccezione gli airdrop ricevuti senza alcuna attività da parte del beneficiario (es. snapshot automatici), per i quali la prassi fiscale è ancora in evoluzione. In questi casi, è consigliabile consultare un commercialista aggiornato sulle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Operazioni DeFi e protocolli decentralizzati

Le operazioni di finanza decentralizzata (DeFi), come il liquidity providing, il yield farming o i prestiti su protocolli decentralizzati, presentano complessità fiscali elevate.

In assenza di circolari specifiche dell’Agenzia delle Entrate su questi casi, il principio generale applicabile è che ogni operazione che genera un trasferimento di valore economico può costituire un evento fiscalmente rilevante. Anche in questo caso, la nostra piattaforma raccomanda di affidarsi a un professionista fiscale specializzato in cripto-attività per evitare errori dichiarativi.

Attenzione: anche i trasferimenti verso wallet self-custody (Ledger, MetaMask) possono essere oggetto di controllo se collegati a un account KYC o se hanno effettuato transazioni verso exchange. La DeFi offre privacy tecnica, non esenzione fiscale.

Tipo di operazione Trattamento fiscale prevalente
Vendita di crypto contro euro Plusvalenza/minusvalenza (Quadro RT)
Scambio crypto vs crypto Plusvalenza/minusvalenza (Quadro RT)
Staking rewards Reddito diverso (Quadro RL)
Mining rewards Reddito diverso (Quadro RL)
Airdrop Reddito diverso (Quadro RL)
Detenzione senza operazioni Solo monitoraggio (Quadro RW/W + IVCA)
NFT venduti Plusvalenza/minusvalenza (Quadro RT)

DAC8: la fine dell’anonimato fiscale sulle criptovalute

Dal 1° gennaio 2026, la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025), obbliga gli exchange europei a raccogliere e comunicare all’Agenzia delle Entrate saldi e transazioni dei residenti italiani.

Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, la prima trasmissione dei dati relativi all’anno fiscale 2026 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2027. I dati trasmessi includeranno:

  • Identificativi del cliente (codice fiscale, residenza)
  • Saldi di ogni account
  • Transazioni di compravendita e permuta
  • Indirizzi dei wallet di destinazione dei prelievi

Come riportato da Commercialista Telematico, la DAC8 non modifica automaticamente il trattamento tributario delle singole operazioni in cripto-attività, ma aumenta in modo significativo la tracciabilità fiscale. L’Agenzia delle Entrate confronterà i saldi DAC8 al 31/12 con i valori dichiarati nel Quadro RW: qualsiasi discrepanza apre un avviso di accertamento automatizzato.

Lo stesso sistema è esteso a livello globale tramite il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework OCSE), che coinvolge oltre 76 Paesi che hanno già annunciato l’intenzione di avviare gli scambi nell’ambito del CARF, con la maggior parte che inizierà entro il 2027, secondo la Commissione Europea.

Domande frequenti

Il Quadro RW va compilato con un rigo separato per ogni exchange o wallet in cui si detengono cripto-attività. Per ciascuna posizione occorre indicare il codice bene 21 (specifico per le cripto-attività), il valore iniziale al 1° gennaio e il valore finale al 31 dicembre, nonché il numero di giorni di detenzione. Il campo “Codice Stato Estero” non è obbligatorio per le criptovalute, poiché non hanno sede geografica univoca. Chi utilizza il Modello 730 compila invece il Quadro W, equivalente al RW ma integrato nel 730 dal 2025. In entrambi i casi, nel rigo dedicato si calcola anche l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (IVCA), pari al 2 per mille (0,2%) del valore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di detenzione (art. 1, co. 146, L. 197/2022).

L’obbligo di dichiarazione scatta per qualsiasi contribuente fiscalmente residente in Italia che detenga cripto-attività, senza alcuna soglia minima di esenzione. Questo vale indipendentemente dalla localizzazione del wallet (exchange italiano, estero, hardware wallet o cold wallet) e anche se non si è effettuata alcuna operazione durante l’anno. Dal 2025, la franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze è stata abolita (L. 207/2024): ogni euro di guadagno realizzato deve essere dichiarato e tassato. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW (o W) sussiste anche in assenza di plusvalenze, purché si possegga anche solo un euro in criptovalute.

Le scadenze variano in base al modello dichiarativo scelto. Per chi presenta il Modello 730, la scadenza per la trasmissione è il 30 settembre 2026. Per chi utilizza il Modello Redditi PF, il termine ordinario per l’invio telematico è il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo). Per i versamenti delle imposte (imposta sulle plusvalenze al 26% e IVCA), la prima scadenza è il 30 giugno 2026, con eventuale seconda rata entro il 30 novembre 2026. Si consiglia di non attendere l’ultimo momento, soprattutto in presenza di più exchange o wallet da rendicontare.

Per le plusvalenze realizzate nel 2025 (dichiarazione presentata nel 2026), l’aliquota è del 26%. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, l’aliquota sale al 33% (come previsto dalla L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, e confermato dalla L. 199/2025, Legge di Bilancio 2026): i relativi effetti fiscali si vedranno nella dichiarazione del 2027. Fanno eccezione i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCA (EMT), che mantengono l’aliquota al 26% (art. 13, L. 199/2025). Le minusvalenze non compensate nell’anno possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno di realizzo.

Dal 1° gennaio 2026, la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025), obbliga gli exchange europei a raccogliere e comunicare all’Agenzia delle Entrate saldi e transazioni dei residenti italiani. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, la prima trasmissione dei dati relativi all’anno fiscale 2026 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2027. Questo significa che l’omessa compilazione del Quadro RW diventa rilevabile tramite incrocio automatico dei dati. Chi non ha dichiarato correttamente le proprie cripto-attività in anni precedenti può ancora regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di ridurre sensibilmente le sanzioni agendo prima di ricevere un avviso di accertamento.

Le sanzioni per chi non compila il Quadro RW (o W) variano dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate, per ogni anno di omissione (art. 5, D.L. 167/1990); la percentuale sale dal 6% al 30% se le attività sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. In caso di mancata dichiarazione delle plusvalenze (Quadro RT), la sanzione può arrivare dal 120% al 240% dell’imposta evasa. È importante conservare tutta la documentazione relativa agli acquisti: la mancata dimostrazione del costo di acquisto comporta che l’imposta venga calcolata sull’intero corrispettivo di vendita, con un aggravio fiscale significativo. In caso di irregolarità pregresse, è possibile valutare il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in misura tanto maggiore quanto prima si agisce.

Sì: l’obbligo di dichiarazione si applica a tutte le cripto-attività, indipendentemente dal luogo di custodia. Che si tratti di un exchange centralizzato, di un hardware wallet (Ledger, Trezor) o di un wallet software come MetaMask, il contribuente è tenuto a compilare il Quadro RW (o W) per il monitoraggio fiscale. Anche i conti cointestati richiedono che ciascun titolare dichiari la propria quota. Si consiglia di scaricare periodicamente lo storico delle transazioni da ogni piattaforma utilizzata e di conservarlo come documentazione di supporto in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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